La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito nuovi limiti per la detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016. Vengono rideterminati, infatti, i limiti riferiti agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e seguenti.
La detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), siano esse statali o paritarie.
Per l’anno d’imposta 2015 la detrazione competeva per l’importo massimo di euro 400,00 a studente, mentre per gli anni a venire i limiti si innalzeranno come segue:
- per l’anno d’imposta 2016 in euro 564,00
- per l’anno d’imposta 2017 in euro 717,00
- per l’anno d’imposta 2018 in euro 786,00
- dall’anno d’imposta 2019 in poi in euro 800,00.
Tra le spese detraibili rientrano:
- le tasse d’iscrizione e di frequenza
- le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal Comune o da altri soggetti
- i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-octies) che riguardano erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa
- l’assistenza al pasto
- il pre scuola e il post scuola
Continuerà ad essere NON detraibile la spesa sostenuta per il trasporto scolastico.
L’importo sostenuto, nel limite stabilito, è detraibile al rigo E8 del modello 730 o al rigo RP8 del modello Unico PF utilizzando il codice 12.
Ai fini della detraibilità devono essere presentate e conservate le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti.
In riferimento alle spese sostenute per il servizio mensa, sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento va indicato:
- il destinatario della somma
- la causale del versamento (servizio mensa)
- la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
Se il pagamento è effettuato in modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite l’acquisto di buoni mensa, ecc.) il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione del costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente.
La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% ciascuno. Rimane valido il principio generale che permette l’annotazione sul documento di spesa di una percentuale diversa qualora l’onere sia stato sostenuto diversamente tra i due genitori.
Commenti