Con la pubblicazione del Modello per l’adesione alla nuova sanatoria delle cartelle esattoriali è scattato il conto alla rovescia per i contribuenti che potranno aderire alla definizione agevolata di tutti o parte dei loro carichi a ruolo fino al 31 marzo 2017.
E’ infatti prevista la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (ivi inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi).
Il pagamento del debito potrà avvenire in unica soluzione o in un massimo di 5 rate entro il 30/09/2018 e comprenderà quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell’aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all’agente della riscossione, mentre saranno abolite le sanzioni e gli interessi di mora.
La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata dal contribuente:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione;
- tramite invio alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento unitamente alla copia del documento di identità.
Nella dichiarazione di accesso all’agevolazione il debitore deve indicare:
- i dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività;
- progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata;
- quali carichi si vogliono rottamare;
- il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento;
- le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia e cioè:
- modalità di pagamento, unica soluzione oppure in 2, 3, 4 o 5 rate;
- rinuncia, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti;
- sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modello.
Successivamente alla presentazione della domanda, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e coprirà il 70% del debito;
b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre e salderà il restante 30%.
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa all’agente della riscossione;
- mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Il contribuente provvederà quindi al pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi delle somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l’Iva riscossa all’importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato, e infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il nuovo sistema della rottamazione cartelle, infatti, include solamente i debiti tributari o gli obblighi previdenziali o assistenziali. Inoltre, la rottamazione è stata estesa anche alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
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