Assegno Temporaneo

E’ di recente approvazione il decreto legge Assegno Temporaneo per figli minori che introduce misure urgenti per figli minori.

Il decreto-legge appena approvato provvede a dare un’attuazione parziale della prestazione attraverso una cd. “normativa ponte”, che tenga in considerazione la situazione economica dei nuclei familiari più svantaggiati, per poi raggiungere l’attuazione completa e definiva per l’inizio dell’anno 2022.

Più precisamente a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che NON abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. “L’assegno ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

L’assegno temporaneo su base mensile spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i nuclei familiari, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
    • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e l’importo dell’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE da un massimo di 167,50€ per nuclei con Isee fino a 7.000€ , ad un minimo di 30,00€ per nuclei con ISEE fino a 50.000€

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. La domanda è presentata telematicamente, secondo le modalità che dovranno essere indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è compatibile:

• con il Reddito di cittadinanza;
• con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio, a valere sul limite di spesa, l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata è presentata entro due mesi dalla data della variazione.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell’assegno per il nucleo familiare tradizionale sono maggiorati:

• di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
• di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli;
• di euro 50 per ciascun figlio minore con disabilità.

Si precisa che questa prima fase servirà a gettare le basi per l’avvio della misura definitiva di Assegno Unico che entrerà a pieno regime dal 2022, dopo l’approvazione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega 1° aprile 2021, n. 46.

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