Il Patto di Servizio Personalizzato 2016, è una specie di contratto, che il lavoratore disoccupato, che ha richiesto l’assegno NASPI, ASDI e Dis-coll, ha l’obbligo di sottoscrivere con il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni, dalla presentazione per via telematica all’INPS, della domanda di disoccupazione.
La stipula del PSP 2016 ha quindi una doppia funziona:
1) far accedere il lavoratore rimasto privo di occupazione, all’indennità di disoccupazione NASPI, ASDI e Dis. Coll.;
2) farlo partecipare ad attività di politiche attive, come ad esempio a partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione professionale e favorire la sua ricollocazione sul mercato del lavoro, proponendogli, offerte di lavoro congrue.
L’obbligo di stipulare il PSP è stato di fatti introdotto dal Decreto n. 150 del 2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che ha trattato appunto le politiche attive del lavoro e previsto l’istituzione della nuova Anpal 2016, Agenzia per il Lavoro per disoccupati e del Portale Unico di Registrazione.
In base alla nuova normativa introdotta il patto di servizio personalizzato è obbligatorio è il secondo step, che i lavoratori che perdono il lavoro, devono espletare affinché venga erogata loro, l’indennità di disoccupazione e attivata per loro, la procedura di ricerca attiva di una nuova occupazione.
Per cui, quando un lavoratore perde il lavoratore, deve:
- Per prima cosa presentare, direttamente o attraverso un patronato, la domanda di disoccupazione INPS per via telematica.
- Presentando tale domanda, il lavoratore, adempie contestualmente ad un altro passo obbligatorio, quello di rendere la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (DID), questa dichiarazione, che prima poteva essere resa solo recandosi fisicamente al Centro per l’Impiego, oggi può essere rilasciata direttamente in concomitanza con la domanda di disoccupazione.
- Una volta quindi presentata la domanda di disoccupazione Inps e resa la DID, il lavoratore disoccupato deve presentarsi entro 15 giorni, al Centro per l’Impiego, per stipulare il patto di Servizio Personalizzato, PSP, che gli farà ottenere lo stato di disoccupazione e quindi l’indennità di sostegno al reddito prevista dalla nuova riforma degli ammortizzatori sociali, ed entrare in un percorso agevolato per la ricerca attiva di un lavoro.
Il patto di servizio Centro per l’Impiego prevede le seguenti attività obbligatorie:
- Partecipazione attiva ad iniziative e laboratori utili a migliorare e rafforzare le competenze finalizzate alla ricerca attiva d’impiego. Ciò significa che il tutor, assegnato dal Centro per l’impiego, aiuterà il disoccupato, nella redazione del curriculum, preparare un colloquio di lavoro, frequentare incontri di orientamento;
- Partecipazione ad iniziative formative, di riqualificazione professionale o altra iniziativa di politica attiva del lavoro; Il lavoratore disoccupato, dopo aver sottoscritto il PSP, può quindi essere convocato dal Centro per l’Impiego o dai Centri Servizi per il lavoro, per partecipare ad incontri ed altre iniziative di politiche attive, da tenere nei giorni feriali, con un preavviso di almeno 24 ore e non superiore alle 72 ore;
- Accettazione di congrue offerte di lavoro.
Un’offerta di lavoro viene considerata adeguata quando è conforme alla classe di profilazione assegnata al lavoratore disoccupato in sede di stipula del patto di servizio personalizzato, alla distanza dal domicilio e la fattibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, alla durata di disoccupazione, se la retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da calcolare senza l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, che prevede l’erogazione della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione, il tipo di contratto di lavoro e la sua durata.
Per quanto riguarda la durata, viene considerata congrua un’offerta che prevede la stipula di un contratto a tempo determinato pari ad almeno 2 mesi, anche se l’assunzione non avviene direttamente dal datore di lavoro ma tramite agenzia di somministrazione, ex agenzia interinale.
Per richiedere il PSP sono necessari i seguenti documenti:
- documento d’identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- lettera di licenziamento o di dimissioni relativa all’ultimo rapporto di lavoro.
Appena sarà operativa la nuova ANPAL, Agenzia per il lavoro entrerà in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati e il PSP potrà essere sottoscritto on line.
Nel caso in cui, il lavoratore, risulti, una volta finita la NASPI, ancora privo di occupazione da almeno 4 mesi, ha la possibilità di richiedere il nuovo assegno di ricollocazione 2016. Ossia, voucher disoccupati, da spendere per la formazione presso il CPI o i Centri Servizi per il lavoro. In questi casi, va rinnovato il patto.
Per chi non si presenta alle convocazioni, non partecipa alle iniziative, non partecipa ai corsi di formazione/riqualificazione, non accetta un’offerta congrua sono previste delle sanzioni che vanno dalla decurtazione di 1/4 di una mensilità fino alla decadenza dello stato di disoccupazione.
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