Con l’arrivo del mese di Aprile si apre la campagna fiscale e si avvicina il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei Redditi 730.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario tutti i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
Da quest’anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Nel caso di scelta per il modello 730 senza sostituto se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Le grandi novità del nuovo Modello per questo 2024 sono:
Ampliamento platea : da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività)
Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%
Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro
Restano invariate le condizioni per la detrazione del 19% delle:
– spese mediche effettuate privatamente
– assicurazioni vita
– spese veterinarie
– spese scolastiche e di trasporto
– spese di intermediazione immobiliare
– spese funebri, etc…
per queste è infatti necessario che il pagamento risulti effettuato con metodo tracciato (bonifico, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) e che le ricevute attestanti il pagamento siano allegate alle relative fatture.
Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei Redditi non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Sono ESCLUSE da questo obbligo, e pertanto possono essere pagate anche in contanti:
– medicinali e dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario
nazionale.