ISEE Università 2019/2020

La Dichiarazione ISEE di tipo Universitario è la certificazione che lo studente universitario deve necessariamente presentare agli Atenei o Enti per il Diritto allo Studio per poter richiedere agevolazioni quali ad esempio la borsa di studio, la riduzione delle tasse, ecc.

Chiariamo che, nonostante una prima diversificazione delle scadenze previste a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad oggi la scadenza per tutti gli ISEE è fissata al 31 dicembre 2019.

Partiamo proprio da quest’ultimo punto in virtù della recente comunicazione dell’INPS, nella quale si chiariscono i dubbi emersi nel corso dell’anno, anche a seguito delle importanti novità normative che si sono susseguite.

Il chiarimento assume particolare rilevanza per le Università/Enti per il Diritto allo Studio e di conseguenza per gli studenti universitari, soprattutto per coloro i quali avevano sottoscritto l’ISEE Universitario nei primi mesi dell’anno: tale DSU infatti non ha più l’iniziale scadenza del 31 agosto ma è stata automaticamente aggiornata al 31 dicembre 2019 e dunque, a meno che non siano intervenute delle variazioni, non è più necessario ripresentare il modello.

Allo stesso modo, le DSU sottoscritte dal 1° settembre non si differenziano da quelle presentate precedentemente né per i redditi e patrimoni, né per la scadenza, che rimane fissata al 31 dicembre 2019.

A seguito della Riforma l’ISEE Università si differenzia dagli altri modelli per la presenza del Modulo MB.2, composto da:

  • quadro C: contraddistingue il modello Universitario da tutti gli altri. Deve essere sempre compilato per ogni studente per il quale debbano essere richieste prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • quadro D: presente anche nell’ISEE Minorenni. Questo quadro va compilato, nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, unitamente al quadro C e solo in particolari casi, quali per esempio presenza di genitori divorziati (o non coniugati) e in ogni caso non conviventi.

Mediante la compilazione dei suddetti quadri, vengono dichiarate ulteriori informazioni, utili agli Enti Universitari, che possono portare a determinare un valore ISEE finale diverso da quello ordinario. Una su tutte riguarda la cd. “autonomia dello studente” determinata dalla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  2. presenza di una adeguata capacità di reddito: lo studente, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU, deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 6.500 euro per ciascun anno. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario.

ATTENZIONE: se lo studente è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge.

Lo studente, se in possesso di entrambi i requisiti, può dichiarare la propria autonomia dal nucleo familiare di origine evitando così di riportare i redditi dei genitori.

In caso contrario, se non dichiarati nel quadro A, devono essere inseriti i riferimenti, i redditi e, se ricorre il caso, il protocollo INPS della DSU del nucleo familiare di origine dello studente.

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