Dal 01 Aprile abbiamo detto addio al modello ANF/DIP (codice SR16) cartaceo, perchè di fatto per richiedere gli Assegni familiari, o meglio, gli assegni per il nucleo familiare sarà necessario procedere esclusivamente in modalità telematica. Quindi, non è più possibile consegnare il modello cartaceo al proprio datore di lavoro per ricevere l’importo mensile direttamente in busta paga, eccetto per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo che continueranno a presentare il cartaceo, ma la pratica andrà inoltrata tramite gli sportelli Patronato o direttamente dal sito INPS per chi in possesso delle credenziali.L’obbligo di presentare la domanda direttamente all’INPS è volto ad evitare , o meglio a gara
ntire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ma quali sono i passaggi telematici da seguire per effettuare la richiesta telematica? Cosa accade per gli ANF già richiesti in maniera cartacea entro il 31 marzo 2019? Per quali ANF valgono le nuove modalità telematiche? Andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come presentare gli assegni per il nucleo familiare (ANF) dal 1° aprile 2019.
L’assegno al nucleo familiare (in breve ANF) è una prestazione economica di tipo assistenziale corrisposta materialmente dal datore di lavoro in busta paga al proprio dipendente, il quale conguaglia successivamente l’importo nel mod. F24 con i contributi previdenziali dovuti all’Istituto. La prestazione è rivolta ai lavoratori dipendenti o titolari di pensione e spetta in misura stabilita dalle tabelle fornite annualmente dall’INPS, che tiene conto degli scaglioni di reddito rapportati alle diverse situazioni familiari del richiedente.
In particolare, l’ANF riguarda:
- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti agricoli;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
- i titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- i fondi speciali ed ex ENPALS;
- i titolari di prestazioni previdenziali ed i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Sono, invece, esclusi dalla prestazione economica:
- i piccoli coltivatori diretti, esclusivamente per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed in fine i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Ai fini del riconoscimento dell’ANF, la domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto, e decorre dal 01 luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo e i redditi da prendere come riferimento si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta di ANF.
A tal fine, bisogna considerare solo quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Inoltre, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare devono essere presentate tramite:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Per quanto concerne la gestione di ANF arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

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