L’integrazione al trattamento minimo è una prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2017, a 501,89 euro mensili. In pratica, con l’integrazione al minimo, l’importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità.
Non tutte le prestazioni sotto la soglia minima possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa. Per ricevere l’integrazione è necessario rispettare alcuni parametri reddituali.
In particolare, chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione al minimo:
- in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a 524,07 euro;
- in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6.524,07 euro, sino a 13.049,14 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).
Se il reddito supera la soglia di 13.049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Chi risulta sposato ha dei limiti di reddito più alti, ai fini dell’integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare si ha diritto all’integrazione:
- piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 573,71 euro ed il reddito del pensionato non supera i 6.524,07 euro;
- parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.573,71 euro, ma non supera i 26.098,28 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.049,14 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l’integrazione applicata è pari all’importo minore risultante dal doppio confronto).
Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.098,28 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Per calcolare l’integrazione mensile, si deve dunque:
- sottrarre il reddito totale del pensionato dalla soglia limite;
- dividere la cifra per 13.
Nessun limite di reddito coniugale, invece, può essere applicato alle integrazioni al minimo per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994.
Non tutti i redditi confluiscono nella soglia limite, infatti sono esclusi:
- il reddito della casa di abitazione;
- la pensione da integrare al minimo;
- il Tfr ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips), comprese le relative anticipazioni;
- i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia, etc.
Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi nel conteggio.
Se il pensionato perde il diritto all’integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma cristallizzato (cioè fermo) all’ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale sino al suo superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno.
Nessuna integrazione al minimo è prevista, purtroppo, per le pensioni interamente calcolate col sistema contributivo, ad esclusione dell’Opzione donna, che è sempre integrabile al minimo.
Sono calcolate integralmente con tale sistema:
- le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996;
- le pensioni degli aderenti all’Opzione contributiva Dini;
- le pensioni degli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle ottenute con il computo da altre gestioni.
L’ordinamento riconosce anche ulteriori sostegni nei confronti delle pensioni di importo basso oltre all’integrazione al minimo. Si tratta della cosidetta maggiorazione sociale che può portare una quota aggiuntiva pari a :
- 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni,
- 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
In favore degli ultra 70enni c’è poi la possibilità di ottenere il cd. incremento al milione che porta in dote ai pensionati una quota di 136,44 euro garantendo, nell’ipotesi migliore, al pensionato un reddito mensile di 638,33 euro per 13 mesi.
Per il conseguimento di tali maggiorazioni il pensionato deve rispettare, però, condizioni reddituali assai più stringenti rispetto a quelle valutate in sede di concessione del trattamento minimo (in particolare ai fini delle maggiorazioni sociali entrano in gioco anche i redditi esenti da Irpef e la stessa pensione oggetto della maggiorazione con la sola esclusione delle indennità di accompagnamento).
Pertanto, non è detto che il titolare di una pensione integrata al minimo possa necessariamente conseguire le predette maggiorazioni
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