Congedi per il padre lavoratore 2022

Con la legge di Bilancio 2022 subiscono una modifica importante sia il congedo obbligatorio che il congedo facoltativo per i papà.

Il congedo obbligatorio spettante ai padri lavoratori dipendenti diviene un obbligo di astensione dal lavoro, entro i primi 5 mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, per un periodo, continuativo o frazionato, di 10 giorni

Al riguardo, occorre sottolineare che le misure si applicano unicamente ai dipendenti del settore privato.

Il congedo obbligatorio si configura quale diritto autonomo del padre lavoratore e la sua fruizione potrà avvenire sia durante il congedo di maternità della lavoratrice madre sia successivamente, purché sempre nel limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio

Il diritto a beneficiare del periodo di congedo obbligatorio è altresì riconosciuto al padre lavoratore adottivo o affidatario e deve essere esercitato entro il quinto mese dall’ingresso:

– del figlio in famiglia, in caso di adozione nazionale o affidamento;

– del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.

Occorre mettere in evidenza che il congedo obbligatorio del padre non può essere frazionato a ore e non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Ai sensi della legge di Bilancio 2021, la tutela del congedo è prevista anche nel caso di morte perinatale del figlio, ovvero nel periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita della neonata o del neonato.

Anche il congedo facoltativo è stato portato ad applicazione strutturale, pertanto il papà può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità, sempre nel medesimo periodo, ovvero entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento. .

Per godere dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Tale regolamentazione, comunque, deve tenere conto della effettiva non immediata determinabilità dei giorni in cui si verificherà l’evento della nascita.

Si ricorda che il congedo facoltativo non può essere frazionato a ore.

In corrispondenza dei giorni di fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo facoltativo,  ed è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

Entrambe le tipologie di congedo si applicano anche al padre adottivo affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

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