Bonus nido 2020

Il 2020, grazie alla Legge di Bilancio, vede rinnovato anche il bonus nido, ma non senza paletti che, se da un lato lo rendono “strutturale”, dall’altro limitano accesso alle famiglie con reddito più alto.

Il bonus asili nido è stato introdotto per la prima volta nel 2016 e la norma prevedeva che per i figli nati dal 1° gennaio 2016, spettava un contributo massimo di 1000 euro prima, 1500 euro successivamente, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Con la nuova manovra, come già detto, le condizioni del bonus variano e le caratteristiche principali riguarderanno l’importo erogato che sarà definito in base all’importo ISEE posseduto dalla famiglia richiedente.

Il premio viene erogato dall’INPS al genitore, residente in Italia, che sia

  • cittadino italiano o UE
  • in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • in possesso di carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea 
  • in possesso di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea
  • abbia lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88)

Inoltre, con riferimento al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Mentre relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore del minore (nato o adottato) e l’importo della misura sarà:

  • sulla base della spesa effettivamente sostenuta fino all’importo massimo previsto
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE (minorenni) di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore superiore a 40.000
    euro.

ll bonus asilo nido viene erogato dall’INPS con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del bonus infanzia ossia del contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia o per il servizio di baby sitting, a fronte della rinuncia ad una parte del congedo parentale.

Nel caso di contributo per forme di assistenza domiciliare il bonus viene invece erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente a seguito di presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.


Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato annualmente, secondo l’ordine di presentazione della domanda online. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Commenti

Lascia un commento