Assegno Unico Universale 2022

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda all’INPS per l’assegno unico e universale.

La domanda avrà come periodi di riferimento il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste dal decreto legislativo in via di approvazione definitiva.

L’assegno unico e universale, è una nuova misura prevista per le famiglie con figli a carico che riconosce un importo, esente da imposizione fiscale, determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso.

Secondo lo schema deliberato, che ora passerà all’esame delle Commissioni parlamentari per il vaglio, l’assegno:

  • sarà erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno “n” a febbraio dell’anno “n + 1”;
  • dietro specifica richiesta da presentare all’INPS, che provvederà anche al pagamento.

L’assegno unico e universale spetta a tutti i nuclei familiari (quindi anche ai lavoratori autonomi) per i seguenti figli a carico:

Figlio Requisito
Minorenne A carico
Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza
Maggiorenne A carico fino al 21 anno di età a condizione che:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Disabile
A carico, indipendentemente dall’età

L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

In aggiunta al “carico” dei figli, vengono richiesti ulteriori requisiti al richiedente, al momento della presentazione della domanda e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, il rispetto congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi; 
  • essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Gli importi mensili dell’assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati così individuati e riparametrati in base all’ISEE.
La norma rinvia poi per la fascia ISEE superiore a 15.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro ad una specifica tabella allegata allo schema di decreto.

Figlio ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui ISEE superiore a 40.000 euro annui
Minorenne 175 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro. 50 euro mensili
Maggiorenne
85 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 20 euro. 20 euro mensili
Ciascun figlio successivo al secondo Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili
Figlio minorenne con disabilità · In caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili;
· In caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili;
· in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili.
Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età Maggiorazione dell’importo base pari a 50 euro mensili
Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni 85 euro mensili Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili 25 euro mensili

Viene poi prevista una maggiorazione collegata al requisito “soggettivo” del richiedente:

Situazione ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui ISEE superiore a 40.000 euro annui
Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili
L’importo si riduce gradualmente secondo lo schema allegato fino ad azzerarsi
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Madre con meno di 21 anni Maggiorazione dell’importo base di 20 euro
Nucleo familiare con 4 o più figli
Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili

Lo schema di decreto legislativo introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità (2022, 2023 e 2024) al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.
La maggiorazione spetta agli aventi diritto se rispettano le seguenti condizioni:

  •  valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
  • aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.

La maggiorazione transitoria non spetterà più a decorrere dal 1° marzo 2025.

I beneficiari possono presentare domanda in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato e la domanda può essere presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni
L’assegno, che non è soggetto a prelievo fiscale, viene corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatta salva l’ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell’erogazione della prestazione in quanto sarà l’Istituto a pagare direttamente l’assegno.

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