Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda all’INPS per l’assegno unico e universale.
La domanda avrà come periodi di riferimento il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste dal decreto legislativo in via di approvazione definitiva.
L’assegno unico e universale, è una nuova misura prevista per le famiglie con figli a carico che riconosce un importo, esente da imposizione fiscale, determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso.
Secondo lo schema deliberato, che ora passerà all’esame delle Commissioni parlamentari per il vaglio, l’assegno:
- sarà erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno “n” a febbraio dell’anno “n + 1”;
- dietro specifica richiesta da presentare all’INPS, che provvederà anche al pagamento.
L’assegno unico e universale spetta a tutti i nuclei familiari (quindi anche ai lavoratori autonomi) per i seguenti figli a carico:
Figlio | Requisito |
Minorenne | A carico Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza |
Maggiorenne | A carico fino al 21 anno di età a condizione che: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale. |
Disabile |
A carico, indipendentemente dall’età |
L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.
In aggiunta al “carico” dei figli, vengono richiesti ulteriori requisiti al richiedente, al momento della presentazione della domanda e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, il rispetto congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Gli importi mensili dell’assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati così individuati e riparametrati in base all’ISEE.
La norma rinvia poi per la fascia ISEE superiore a 15.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro ad una specifica tabella allegata allo schema di decreto.
Figlio | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Minorenne | 175 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro. | 50 euro mensili |
Maggiorenne |
85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 20 euro. | 20 euro mensili |
Ciascun figlio successivo al secondo | Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili | La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro | Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili |
Figlio minorenne con disabilità | · In caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili; · In caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili; · in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili. |
Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età | Maggiorazione dell’importo base pari a 50 euro mensili |
Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni | 85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili | 25 euro mensili |
Viene poi prevista una maggiorazione collegata al requisito “soggettivo” del richiedente:
Situazione | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro | Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili |
L’importo si riduce gradualmente secondo lo schema allegato fino ad azzerarsi |
== |
Madre con meno di 21 anni | Maggiorazione dell’importo base di 20 euro |
Nucleo familiare con 4 o più figli |
Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili |
Lo schema di decreto legislativo introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità (2022, 2023 e 2024) al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.
La maggiorazione spetta agli aventi diritto se rispettano le seguenti condizioni:
- valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
- aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.
La maggiorazione transitoria non spetterà più a decorrere dal 1° marzo 2025.
I beneficiari possono presentare domanda in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato e la domanda può essere presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni
L’assegno, che non è soggetto a prelievo fiscale, viene corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatta salva l’ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell’erogazione della prestazione in quanto sarà l’Istituto a pagare direttamente l’assegno.