Novità del Quadro K per gli amministratori

apartment-building-1149751_1920Debutta nel modello 730/2016 il quadro K “Comunicazione dell’amministratore di condominio” nel quale si dichiareranno gli stessi dati che fino all’anno scorso, lmu’amministratore di Condominio doveva presentare con il Modello Unico compilando il quadro AC.

L’obbligo di presentazione del Quadro AC nel Modello Unico sussiste solo nel caso in cui l’amministratore non ha obbligo di presentazione della dichiarazione dei Redditi, con le modalità e i termini previsti.

Gli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2015, devono comunicare:

  1. i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni;
  2. i dati identificativi dei fornitori e l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare 2015.

Il primo adempimento deriva dalla soppressione della specifica conicazione di inizio lavori che era dovuta al Centro Operativo di Pescara e dall’obbligo di indicazione conseguente al sostenimento di spese nel 2015 che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il secondo è invece dovuto per:

  • le somme superiori a € 258,23 corrisposte nell’anno a qualsiasi titolo, ad altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura.

 ed é escluso per:

  • le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • gli acquisti di beni e di servizi effettuati nell’anno solare che, per singolo fornitore e IVA compresa, non superano € 258,23;
  • le forniture di servizi, le cui somme da pagare sono soggette a ritenute alla fonte.

La comunicazione deve fare riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Per la determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si deve fare riferimento in via generale:

  • nel caso di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione;
  • nel caso di prestazioni di servizi, all’atto del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo e relativamente a tali importi.

È noto che, se prima del pagamento parziale o totale del corrispettivo, è stata emessa fattura, l’operazione, relativamente a tale importo, è considerata effettuata in tale data.

Se gli adempimenti sono dovuti per più condomìni, per ciascuno di essi si dovranno compilare quadri distinti. Se per uno stesso condominio si dovranno compilare più quadri, i dati identificativi dovranno essere riportati su tutti.

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