Modello 770/2014

Il 31 luglio scadenza ormai imminente, salvo proroghe, oltre ad essere il termine ultimo per l’invio telematico del modello 770, è anche l’ultimo giorno per il versamento tramite ravvedimento delle ritenute non versate per l’anno di imposta 2013.

I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) che non hanno versato entro i termini di legge le ritenute d’acconto dovranno provvedere al pagamento:

  • dell’imposta omessa;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (fino alla data del 31.12.2013 il tasso era pari al 2.5 per cento mentre dal 01.01.2014 è pari all’1 per cento);
  • della sanzione in misura ridotta.

indexAl pagamento previsto, entro il termine per l’invio telematico,  viene applicata la sanzione pari al 3.75 per cento ossia si utilizza il cosiddetto ravvedimento lungo (caso in cui si paga con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto alla scadenza fiscale originaria ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui la violazione è stata commessa).

Il ravvedimento operoso è  valido come modalità di regolarizzazione delle omissioni se:

  • il pagamento riguarda tutti gli importi dovuti (imposta, sanzioni, interessi);
  • la violazione non è già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Per tutti i “ritardatari”  che abbiano omesso ritente per un importo superiore a 50.000 euro, la scadenza del modello 770 assume  una particolare valenza, infatti, così come dispone l’art.10 bis del D.lgs. 74/2000,  chiunque non versi ritenute oltre l’importo indicato (50.000 €) può scattare come pena la reclusione da sei mesi a due anni. Di conseguenza per evitare conseguenze penali, occorre effettuare perlomeno il versamento dell’imposta che consenta di avere un residuo da versare al di sotto di tale soglia.

Con il modello 770 Semplificatoo  Ordinario, i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.  In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.

Nel Modello Semplificato vanno indicati:

  • dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti;
  • redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
  • dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Nel modello 770 Ordinario, invece, vanno comunicati  i dati relativi a:

  • ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio;
  • versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

 

 

 

fonte

www.Fisco7.it

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