Con il decreto legislativo n. 151/2001 sono state introdotte alcune novità per i neo papà.
Il nuovo decreto ha esteso il congedo di paternità anche ai dipendenti pubblici, attualmente previsto per i soli lavoratori privati, e ha innalzato a 10 giorni il congedo obbligatorio che può essere utilizzato anche in contemporanea al permesso di maternità della madre.
In caso di parto plurimo il congedo si alza a 20 giorni lavorativi ed è fruibile anche nei due mesi precedenti alla data presunta parto.
Il congedo di paternità obbligatorio è interamente retribuito (indennità pari al 100% retribuzione) ed è coperto da contribuzione utile ai fini pensionistici. Il congedo obbligatorio al padre deve essere richiesto, dal lavoratore, direttamente al datore di lavoro in forma scritta, con un anticipo di almeno 5 giorni, in relazione, ove è possibile, alla data presunta del parto o all’evento nascita. Il datore di lavoro non può ostacolare o opporsi alla fruizione del congedo, pena una sanzione amministrativa variabile fra 516 e 2.582 euro.
Viene introdotta un’indennità giornaliera anche per le lavoratrici autonome per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL.
C’è stata una modifica anche relativamente ai periodi indennizzabili:
- alla madre fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano immutati i limiti massimi di fruizione per ogni genitore, come già previsto dal D.lgs. n. 151/2001.
I genitori potranno usufruire al massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per il periodo di congedo superiore a 9 mesi, suddiviso come sopra indicato tra i genitori, fino al dodicesimo anno di età o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, l’indennità sarà pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento di pensione a carico dell’AGO.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce della nuova normativa, potranno fruire dei 9 mesi di congedo parentale secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori autonomi, la nuova disciplina riconosce la possibilità di fruire del congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Pertanto, i genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Il congedo di paternità (art. 28 del T.U.) in alternativa al congedo di maternità della madre, viene ora definito “Congedo di paternità alternativo”.
Il padre (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e iscritto alla gestione separata) ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:
- morte della madre o di grave infermità della stessa,
- abbandono del bambino della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento)
Riassumendo quindi:
- per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, i genitori lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.
- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro ad ulteriori tre mesi indennizzati.
- il periodo massimo indennizzabile sarà quindi pari a 9 mesi;
- il padre lavoratore può fruire al massimo di 6 mesi, elevabili a 7 nel caso si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- il periodo massimo di fruizione del congedo parentale sarà quindi di 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, di cui 9 indennizzabili
Il congedo sarà indennizzato fino al 12esimo anno del bambino, per un massimo di 9 mesi al 30% delle retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio congedo nei limiti temporali previsti; oltre i 9 mesi, sempre fino al 12esimo anno di vita del bambino, sarà retribuita al 30% ma solo se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO.
Il congedo parentale per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è pari al 30% del reddito medio giornaliero prodotto dall’iscritta nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile, purché la lavoratrice abbia fruito del congedo di maternità.
Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) e le lavoratrici iscritte alle casse professionali private (notariato, avvocati e dei procuratori legali, farmacisti, veterinari, medici, geometri, dottori commercialisti, ingegneri e architetti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti medici (art. 17, co. 3 TU), hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.