Bonus verde 2018

Le nuove norme prevedono, limitatamente all’anno 2018, e senza alcun legame con gli interventi di ristrutturazione degli immobili:

  • una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
  • ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

La detrazione IRPEF massima sarà quindi pari a 1.800,00 euro, per un importo annuo di 180,00 euro 

Potranno beneficiare della detrazione: 

  • i proprietari dell’immobile che ne hanno piena proprietà
  • coloro che detengono la nuda proprietà o qualsiasi altro diritto reale (quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o il diritto di superficie);
  • gli affittuari e i comodatari

La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.

Gli interventi oggetto della detrazione IRPEF del 36% sono i seguenti:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

Gli interventi di sistemazione a verde possono essere effettuati:

  • su unità immobiliari ad uso abitativo incluse in una delle categorie da A1 fino alla A11 con esclusione della categoria A10;
  • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni condominiali:

  • il limite di spesa è sempre di 5.000,00 euro per unità immobiliare a uso abitativo;
  • la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questi sono i tratti a grande linee, ma essendo un ambito poco definito, ci saranno molte sfumature di cui tener conto, per esempio la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che, con riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo anche in vasi non fissi ma mobili,  tali forniture sono agevolabili qualora tali acquisti si inseriscono in un intervento straordinario relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Per le modalità di pagamento degli interventi sarà necessario effettuare i pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici ordinari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e postali e ogni altra modalità idonea a garantire la tracciabilità), senza l’applicazione della ritenuta dell’8% come avviene per i bonifici “parlanti” o dedicati alle ristrutturazioni

Le norme sul bonus verde richiamano espressamente le disposizioni contenute nell’art. 16-bis co. 5, 6 e 8 del TUIR che prevedono, rispettivamente:

  • la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l’esercizio di attività commerciali;
  • il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati;
  • il trasferimento della detrazione non fruita all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

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