Il decreto Aiuti, modificato nuovamente dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio, contiene una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in difficoltà.
Ed è proprio a queste categorie che si rivolge il nuovo bonus di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e pensionati, ora ampliato a percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori domestici con reddito inferiore ai 35 mila euro. Un importo “una tantum” previsto per far fronte ai rincari dell’energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.
Le categorie di soggetti destinatarie sono:
– pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS;
– lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
– lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale.
– disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza.
L’erogazione del bonus è prevista:
– nel mese di luglio in favore dei pensionati;
– nei mesi di giugno e luglio per i lavoratori dipendenti.
Nel conteggio dei 35.000 euro vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
– rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
– trattamenti di fine rapporto;
– emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
– ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
– assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
– indennità di accompagnamento.
L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.
La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Le altre novità previste dalla L. n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono:
1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’IRPEF: dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono le seguenti aliquote:
– fino a 15.000 euro, 23 per cento;
– oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
– oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione. La detrazione dall’imposta lorda da quest’anno è pari a:
– 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
– 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
– 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
E’ altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo all’IRPEF, che spetta in misura piena ai soggetti il cui reddito non supera i 15.000 euro. Se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, il bonus spetta unicamente a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda.