L’assegno nucleo familiare (o ANF) è una prestazione economica garantita dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti, il cui importo varia in funzione del numero e delle caratteristiche (eventuale presenza di soggetti inabili al lavoro) dei familiari, nonché del reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo.
In particolare, il reddito dev’essere:
- Composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati;
- Compreso nei limiti indicati annualmente dall’INPS.
Entrano a far parte del reddito tutte le somme soggette a tassazione oltre a quelle esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva qualora superiori a 1.032 euro annui.
L’assegno viene erogato dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo in 12 rate mensili, ad eccezione per i casi di pagamento diretto che avviene in unica soluzione, le somme vengono anticipate dall’azienda per conto dell’INPS in ogni singola busta paga e da questa poi recuperate sui contributi da pagare con modello F24.
Per ottenere l’ANF è necessario:
- Presenza di un nucleo familiare;
- Rispettare precisi requisiti di reddito;
- Assenza di un altro assegno familiare o trattamento di famiglia che coinvolga gli stessi soggetti presi a riferimento per l’ANF.
Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1 luglio dell’anno di competenza. Questo significa che per ottenere gli assegni per il periodo 1 luglio 2019-30 giugno 2020, si assumerà il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare percepito nel 2018. Lo stesso principio vale se l’ANF è richiesto dal 1 gennaio al 30 giugno 2020. Si assume comunque il reddito prodotto nel 2018.
La somma spettante a titolo di Assegno familiare è definita in base ad apposite tabelle INPS (13 in totale), distinte secondo le caratteristiche del nucleo familiare. Ad esempio la numero 11 indica gli assegni spettanti in caso di nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza soggetti inabili.
Dividendo il valore mensile per il coefficiente fisso 26 si ottiene l’importo giornaliero dell’ANF che è identico sia per i dipendenti full-time che per i part-time. La normativa stabilisce però degli scaglioni di orario raggiunti i quali spetta un certo numero di assegni giornalieri e gli scaglioni sono diversi che si tratti di operai o impiegati.
Gli scaglioni orari definiscono quanti assegni giornalieri spettano al dipendente in base alle ore lavorate nel periodo di paga.
- Se il periodo di paga è settimanale spettano 6 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato per almeno 24 ore e gli impiegati 30;
- Se il periodo di paga è quattordicinale spettano 12 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 48 ore mentre per gli impiegati 60;
- Se il periodo di paga è quindicinale spettano 13 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 52 ore e gli impiegati 65;
- Se il periodo di paga è mensile spettano 26 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 104 ore se operai e 130 se impiegati.
Quindi se le ore lavorate sono pari a 130 spetteranno 26 assegni giornalieri, quindi l’intera quota mensile.
Esistono una serie di assenze che danno comunque diritto agli assegni, dal momento che sono equiparate a periodi di lavoro, tra cui si citano:
- Ferie e festività (escluse le domeniche);
- Maternità (congedo obbligatorio, congedo parentale, assenze per malattia del bambino);
- Infortunio;
- Malattia;
- Permessi per lavoratori disabili o loro familiari.
Questo significa che se in una determinata settimana il dipendente ha lavorato 20 ore mentre per le restanti 20 si è assentato perché in malattia, ai fini dell’ANF spettante si considerano comunque 40 ore.
Per richiedere gli assegni è obbligatorio dal 1º aprile scorso presentare apposita domanda in via telematica all’INPS collegandosi a www.inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID, tramite patronati e intermediari abilitati o chiamando il Contact center dell’Istituto.
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