L’INPS ha pubblicato il 2 aprile i nuovi moduli e ha aggiornato i documenti con le novità inserite nel DL numero 4 del 2019, convertito in legge il 29 marzo 2019, riguardante il Reddito di Cittadinanza.La notizia arriva nella settimana di stop all’invio delle domande del reddito di cittadinanza: per i primi cinque giorni del mese, infatti, la macchina si blocca per poi ripartire regolarmente, dal sesto giorno, con le richieste dei nuovi aspiranti beneficiari.
I motori si rimettono in moto sui tre fronti che accolgono le domande:
- Poste Italiane;
- sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it;
- CAF.
Dal 6 aprile chi presenterà la domanda per ottenere l’assegno dovrà necessariamente utilizzare i nuovi moduli nella versione aggiornata, questo perchè i documenti utilizzati durante il primo mese, quando il decreto non era stato ancora convertito in legge, non sono più validi.
Come per le versioni precedenti, i nuovi moduli per il reddito di cittadinanza disponibili da ieri sul sito dell’INPS sono tre:
- Domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza (SR180);
- Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza – Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di RdC e PdC – Modello Com Esteso (SR181);
- Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Comunicazione attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE – integrazione della domanda di RdC e PdC – Modello Com Ridotto (SR182).
I potenziali beneficiari, che hanno tutti i requisiti per fare domanda in termini di cittadinanza, ISEE, patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario, devono compilare il modulo RdC/PdC – Domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza classificato con la sigla SR180.
Le principali novità riguardano l’adeguamento dei moduli ai dettami dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e a nuovi dettagli sui requisiti economici: il quadro D e il quadro F, infatti, rispetto alla versione precedente sono leggermente modificati.
Vengono inserite, ad esempio, due dichiarazioni su eventuali variazioni, rispetto all’ISEE presentato, del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) o che derivano da donazioni, successioni o vincite.
Nel quadro che ospita la sottoscrizione del modulo, si esplicita che i cittadini stranieri devono produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. E si chiarisce che le disposizioni non si applicano:
- nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
Un provvedimento dell’INPS dedicato indicherà le modalità di presentazione della certificazione.
Il modulo per il reddito di cittadinanza da utilizzare si compone nel modo che segue:
- Frontespizio: vengono riepilogati tutti i requisiti che un cittadino deve possedere per accedere al beneficio, le cause di esclusione e le modalità per presentarla;
- Dati della persona che presenta il modulo;
- Quadro A:
- Dati del richiedente: in caso di diritto al Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento, in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l’apposita sezione ad inizio del modello di domanda, inserendo i dati del rappresentante legale;
- Dati per le comunicazioni ai cittadini: per facilitare le comunicazioni si richiede almeno un recapito della persona, cellulare o mail;
- Quadro B: Requisiti di residenza e cittadinanza;
- Quadro C: Requisiti familiari riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU;
- Quadro D: Requisiti economici;
- Quadro E: Attività lavorative in corso non rilevate dall’ISEE per l’intera annualità;
- Quadro F: Condizioni necessarie per godere del beneficio. Impegni al fine della permanenza nella misura;
- Quadro G: Sottoscrizione dichiarazione.
Particolare attenzione merita il quadro E in cui bisogna dichiarare se uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente.
Se l’attività è stata avviata successivamente, infatti, è necessario compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto, modulo SR182 considerando le modalità che seguono:
- se la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017;
- se la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2018.
Anche in questo caso si tratta di variazioni minime e che riguardano il trattamento dei dati dei potenziali beneficiari, ma è necessario utilizzare il modulo aggiornato perché la richiesta possa essere considerata valida.
Nel modulo si specifica che se la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza è presentata presso i CAF o telematicamente su www.redditodicittadinanza.gov.it, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato nello stesso momento in cui si compila la domanda.
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda e quindi l’impossibilità di accedere al beneficio.
Nel modulo, inoltre, si specifica che se nel corso della fruizione del beneficio uno o più componenti del nucleo familiare avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa e/o subordinata devono provvedere a consegnare il modello RdC/PdC – Com Esteso (SR181) presso i CAF entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Altrimenti il beneficio decade.
Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.
Ai cittadini che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.
Inoltre nei documenti pubblicati dall’INPS si legge che è obbligatorio comunicare all’INPS, sempre tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli rispetto a ciò che si evince dall’ISEE in corso di validità, e che comporti il venir meno dei requisiti di legge.
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