Part-time agevolato: chi e come richiederlo

hands-981400_960_720E’ ormai ufficiale la possibilità per i lavoratori che sono vicini alla pensione di vecchiaia di poter passare da un contratto di lavoro a tempo pieno al part-time cosiddetto agevolato

L’opzione che consente ad alcune categorie di poter passare al tempo parziale, non preclude tuttavia la possibilità per questi lavoratori di mantenere comunque intero l’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.

A poter richiedere la conversione del contratto di lavoro sono i lavoratori del settore privato che, facendosi preventivamente rilasciare dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari, avranno così modo di stipulare con il datore di lavoro un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”

Quindi potranno richiedere la trasformazione del contratto i lavoratori del settore privato che rispettano i seguenti requisiti:

– iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, oltre che alle forme esclusive e sostitutive della stessa;

– con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

– che maturano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (per gli uomini 66 anni e 7 mesi, per le donne 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi);

– che hanno maturato il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (ossia 20 anni di contributi).

Dopo aver ricevuto la certificazione dei requisiti da parte dell’INPS è necessaria la stipula di un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” con una riduzione dell’orario, che varia dal 40 al 60% e che copra interamente il periodo compreso tra la data di stipula e quella invece in cui viene maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il part-time agevolato viene così a cessare una volta che il lavoratore raggiunge il diritto al pensionamento di vecchiaia o nel caso in cui dovessero subentrare delle modifiche ai termini dell’accordo.

Nonostante il lavoratore verrà retribuito sulla base all’effettivo orario della prestazione, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a versare un’integrazione alla retribuzione mensile con un importo pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico del medesimo datore sulla retribuzione corrispondente alla prestazione non resa per via dell’orario ridotto.

Tale importo, si ricorda, che non verrà tassato né subirà eventuali contribuzioni, incluso il premio INAIL, e andrà valutato come omnicomprensivo di qualsiasi aspetto retributivo, sia diretto che indiretto.

Il datore di lavoro sarà, poi, tenuto a trasmettere all’INPS il contratto di lavoro part-time agevolato. L’Istituto di Previdenza rilascerà così, entro 5 giorni dal ricevimento, il provvedimento di autorizzazione, trovando operatività il principio del silenzio assenso.

Spetterà al datore di lavoro inoltrare comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro circa la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Il contratto ha validità a partire dal 1° giorno del periodo di paga consecutivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell’INPS.

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