IMU e TASI 2016

calculator-385506_1920Da quest’anno è stata finalmente abolita la TASI sulla prima casa così come già era accaduto per l’IMU, mentre per quanto riguarda gli altri tipi di abitazione, ai fini dell’acconto, si applicano le aliquote 2015.

Il versamento della 1° rata 2016 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016 sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote applicabili, con riferimento a ciascuno dei due tributi; il saldo invece sarà dovuto entro il 16 dicembre 2016.

Alcuni Comuni potranno applicare le aliquote del 2015 considerato che hanno tempo fino ad ottobre per ritoccare le delibere IMU-TASI, e  il contribuente potrebbe dover effettuare un conguaglio più alto nel mese di dicembre.

Sono esenti da imposte per questo 2016 le seguenti tipologie di immobili:

  • prima casa e pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9), la TASI è stata cancellata;
  • immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (come abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o in una struttura di cura);
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
  • terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, o che si trovano presso terreni montani o parzialmente montani;
  • imbullonati imprese: in tal caso le aziende sono tenute, entro il 15 giugno, a comunicare l’annessa variazione catastale, escludendo i macchinari fissi al suolo dalla superficie;
  • unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite a prima casa
  • unico immobile del personale di Forze dell’ordine, Polizia, Vigili del fuoco, che non vi dimori in maniera abituale e che non sia dato in affitto;
  • fabbricati adibiti ad alloggi sociali.

Per le case concesse in comodato verrà applicata l’aliquota ordinaria. Diversi Comuni, tuttavia, lo scorso anno avevano delineato per i casi di comodato delle aliquote agevolate  che resteranno in vigore per il 2016, non potendo i Comuni modificarle.

L’agevolazione TASI e IMU per il 2016, riguardo alle abitazioni concesse in comodato, si configura in una riduzione della base imponibile pari al 50%; le principali caratteristiche della agevolazione e le modalità per fruirne sono:

  • la TASI ridotta è dovuta dal solo possessore a vario titolo: proprietà, usufrutto, superficie, uso.
  • la riduzione si struttura in una misura che si muove tra il 70% e il 90%(decide il Comune), poiché anche per il detentore quest’anno è stata esentata l’abitazione principale.
  • può fruire della agevolazione solo il contribuente che possiede al massimo 2 abitazioni non di lusso: una utilizzata come propria abitazione e l’altra data in comodato al figlio (o a padre).
  • il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla condizione che il contratto di comodato sia registrato.
  • non rileva il possesso di ulteriori fabbricati non abitativi (negozio, terreni agricoli, aree fabbricabili).
  • il comodante e il comodatario devono avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune.
  • pertinenze: quelle concesse in comodato unitamente all’abitazione potranno scontare il trattamento di favore previsto per l’abitazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C72, C/6 e C/7.
  • abitazioni di interesse storico: per tale specifica categoria è già prevista una riduzione del 50% della base imponibile, che va a sommarsi  con la nuova riduzione relativa ai comodati. Ciò significa che in casi di abitazione di interesse storico concessa in comodato l’imposta dovrà essere pagata nella quota del 25% della base imponibile.

Tra i vari strumenti di calcolo online, si segnala il calcolatore di amministrazionicomunali.it, il quale permette anche di stampare il modello F24. A differenza di altre metodologie, in questo caso non si richiede al contribuente, ai fini del calcolo, di conoscere l’aliquota, essendo sufficiente inserire nel relativo campo il codice del Comune in cui si trova ubicato l’immobile. In questo modo, il sistema comunica l’aliquota in maniera automatica

Per chi volesse calcolare autonomamente l’importo, inserendo anche le aliquote manualmente, può cliccare qui e sarà indirizzato alla pagina di calcolo.

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