Come detrarre il canone dell’affitto

hand-101003_640Giovani fino a 30 anni, studenti universitari fuori sede, inquilini a basso reddito, lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro sono categorie che possono usufruire di una detrazione apposita per il versamento del canone di affitto nel Modello 730 o Modello Unico.

Infatti anche gli inquilini hanno diritto a dei benefici fiscali sotto forma di detrazioni dall’IRPEF, per i canoni di locazione pagati.

Ci sono varie categorie di “inquilini” e relativi contratti di affitto, sulla base di queste differenze sono previste specifiche detrazioni e agevolazioni fiscali.

a. Per i contratti stipulati, a favore di inquilini a “basso reddito”, di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998 è prevista le seguente detrazione ai fini Irpef:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

b.Per i contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
  • Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

c. Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e 30 anni, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale è prevista

  •  una detrazione pari a 991,60 euro.

NB: per fruire dell’agevolazione è necessario che l’immobile in questione sia diverso dall’abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto e la detrazione spetta solo per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.  Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

d. Per i contratti stipulati dai lavoratori dipendenti trasferitisi per motivi di lavoro:

  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.

NB: la detrazione è valida solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura se i lavoratori:

  • trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
  • il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

e. Per i contratti di studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431 è prevista :

  • la detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro.

NB: può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Le condizioni per ottenere l’agevolazione sono:

  • l’università si trovi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
  • il comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
  • il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

f. Per i contratti stipulati dagli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, ossia per gli alloggi concessi ad individui o nuclei familiari disagiati che non sono in grado di accedere al libero mercato;l’importo della detrazione spetta nella misura di:

  • 900,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 450,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.

Commenti

Lascia un commento