
E’ ormai definitivo il provvedimento che porterà gli italiani a pagare il canone Rai direttamente in bolletta.
Il canone sarà suddiviso in dieci rate mensili da 10 euro, da pagare tramite la fattura bimestrale della bolletta elettrica. Per il 2016 la prima rata sarà addebitata a luglio e sarà di € 70.00 per effettuo del conguaglio dei mesi precedenti (gennaio-luglio) che non è stato possibile inserire fin da gennaio.A fronte del nuovo sistema di addebito, quindi, cosa potrà fare chi vuole limitarsi a pagare l’Enel ma non il canone Rai inserito in bolletta?
E’ possibile, per chi ritiene di dover essere esonerato dal pagamento del canone Rai, richiedere in anticipo l’esenzione inviando un’apposita autocertificazione che andrà spedita, con raccomandata A.R., direttamente all’Agenzia delle Entrate di Torino, o in alternativa consegnata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo di residenza.
Tra le cause ritenute valide ai fini dell’esenzione, da riportare nella dichiarazione, figurano:
1) immobile sprovvisto di televisione;
2) abitazione data in affitto, di cui l’utenza della luce è ancora intestata al titolare dell’immobile, mentre la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
3) soggetto titolare di esenzione dal pagamento del canone Rai: persona con almeno 75 anni di età e un reddito che, sommato a quello del coniuge, non deve superare 6.713,98 euro annui, e non convivente con altri soggetti;
4) versamento già effettuato dall’altro coniuge mediante il sistema tradizionale (bollettino postale);
Per chi è possessore della seconda casa non dovrebbe essere richiesto alcun pagamento aggiuntivo in quanto il canone Rai verrà addebitato esclusivamente sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare.
Come sancito dalla normativa, il canone Rai deve essere versato una sola volta per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili posseduti. Sono quindi escluse anche le varie case al mare, in montagna, a uso investimento o ottenute in eredità, per le quali la società erogatrice del servizio elettrico non dovrà addebitare il canone.
Per chi non si prospetterà il pagamento del canone quindi potrebbe prospettarsi l’interruzione della fornitura del servizio elettrico?
La risposta è ovviamente negativa. Tuttavia, qualora il pagamento dell’imposta sulla tv dovesse considerarsi dovuto e il contribuente non avesse provveduto a versarne l’importo rischia non soltanto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, ma anche una sanzione pari a cinque volte il valore del canone. Qualora, poi, dovesse verificarsi un ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione delegata a Equitalia.
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