Eliminato l’obbligo PEC

pecL’Agenzia delle Entrate fa un passo indietro e revoca l’adempimento, con scadenza 31/10, che vedeva coinvolti gli intermediari tenuti a fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero e tutti gli altri soggetti (ad esempio alle banche e Poste italiane SpA, alle società di intermediazione immobiliare, di gestione del risparmio) tenuti a comunicare, dietro richiesta,  l’identità del titolare effettivo di specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Niente più obbligo quindi di comunicare l’indirizzo Pec al Fisco per coloro che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. (www.inipec.gov.it.)

Obbligo ancora presente, invece se la Pec è assente, per coloro che non sono tenuti a comunicare  l’indirizzo all’Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate.

La risoluzione, però, non tratta il caso di quei consulenti aziendali o periti, non iscritti agli ordini, oppure revisori legali dei conti non iscritti in altri albi o ordini. Questi soggetti, unitamente agli altri che per qualsiasi ragione non risultano presenti con la propria PEC nell’indirizzario pubblico, devono obbligatoriamente comunicare entro fine mese alle Entrate la propria PEC, se sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi “in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi”.

Un consiglio valido per tutti è quello di verificare la presenza del proprio indirizzo PEC presso il sito istituzionale. Se non ne fosse riscontrata la presenza, si suggerisce di comunicare la PEC all’ente di riferimento (registro imprese, ordine professionale, CNIPA) e per tali soggetti, si ritiene che vi sia l’obbligo di adempiere alla comunicazione in scadenza il prossimo 31 ottobre.

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