A Febbraio 2018 è arrivata la proroga e l’ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e il ripristino del congedo facoltativo della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018, a seguito della legge di bilancio 2017.
Per l’anno 2018 la durata del congedo obbligatorio per il padre diventa di quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. Per le nascite o le adozioni avvenute nel 2017, anche se il periodo di possibile fruizione comprende mensilità del 2018 la durata accordata per il congedo resta di due giorni
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si precisa che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo ed è il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite.

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