Comodato d’uso: regole per stipularlo

home-589985_1920Il comodato d’uso gratuito è un tipo di contratto molto diffuso sia in ambito privato (per esempio per cedere in uso una casa o un’auto a un familiare) sia in ambito commerciale (per macchinari e attrezzature). Il comodato è un accordo con il quale una parte (c.d. comodante) consegna all’altra (c.d. comodatario) un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.

Il comodatario ha l’obbligo di custodire e conservare il bene concesso con la diligenza del buon padre di famiglia e può servirsene esclusivamente per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e al termine del contratto è obbligato a riconsegnarlo. Se il comodatario non rispetta tali obblighi contrattuali, il proprietario può richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni.
Al comodatario non spetta il rimborso delle spese sostenute per il godimento del bene, mentre invece può essere rimborsato per le spese straordinarie sostenute ma solo se queste erano necessarie e urgenti.

La durata del contratto può essere stabilita o desunta dalla specifica destinazione del bene, se non si prevede nulla il bene deve essere restituito non appena il comodante lo richieda. In tutti gli altri casi il comodante più richiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora sopraggiunga un bisogno urgente e imprevisto. Resta fermo che il comodatario può restituire la cosa in qualsiasi momento.
La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, in questo caso infatti il comodante ha la facoltà di chiedere agli eredi la restituzione della cosa, se non lo fa gli eredi subentrano nell’obbligo del comodatario. In caso di morte del comodante invece si estingue il comodato precario, ma non quello a termine.

In linea generale non vi è alcun obbligo di registrazione per i contratti di comodato, tuttavia, qualora si decida di stipularlo in forma scritta, può essere opportuno procedere alla registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate.

Per procedere alla registrazione basta recarsi in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate con:

  • il contratto di comodato in tre copie (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio) controfirmato in originale da entrambe le parti;
  • una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine del contratto da registrare per ciascuna copia che si intende registrare, le marche da bollo devono riportare una data non successiva a quella di stipula del contratto;
  • il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilato e firmato da una delle due parti e dall’eventuale soggetto delegato che registrerà l’atto;
  • ricevuta di versamento dell’imposta di registro di 200 euro, effettuato tramite modello F23,con il codice tributo 109T;
  • copia delle carte di identità del soggetto comodante e del comodatario.

Per quanto concerne il pagamento dell’IMU, che obbliga al versamento esclusivamente i proprietari oppure i titolari di un diritto reale, il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà, quindi il comodatario è un semplice detentore del bene immobile, pertanto non deve pagare l’IMU.

Per quanto riguarda la TASI, l’imposta deve essere ripartita tra proprietario e comodatario e nel caso in cui uno dei due non dovesse pagare, l’altro non ne risponde. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo e può avere un’aliquota agevolata nel caso di abitazione principale.

Il comodatario è il soggetto che occupa l’immobile e come tale è tenuto al pagamento della TARI, tassa sui rifiuti.

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