Casa in leasing? Da quest’anno si può…

Con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata una grande novità con l’intento di incentivare l’acquisto di immobili. Infatti  per coloro che desiderano acquistare un’abitazione principale è possibile farlo tramite un contratto di leasing immobiliare che da diritto ad una serie di detrazioni a vantaggio dell’acquirente.

Dal 1° gennaio 2016  è possibile detrarre, nella misura del 19%, la spesa sostenuta per i canoni di leasing immobiliare e per gli oneri accessori, come il costo di acquisto del riscatto. Unico vincolo è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. La detrazione spetta anche se l’immobile acquistato è in fase di costruzione o da costruire.

Possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche il cui reddito complessivo risulta essere uguale o inferiore a euro 55.000,00 annui all’atto della stipula del contratto di leasing e che non sono proprietarie di altri immobili ad uso abitativo.

L’agevolazione spetta in misura diversa a seconda del soggetto che sostiene la spesa.

In caso di contribuenti di età inferiore ai 35 anni, la detrazione del 19% compete per un importo annuo pari a:

  • massimo euro 8.000,00 in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
  • massimo euro 20.000,00 in riferimento all’importo del riscatto.

Per i contribuenti di età pari o superiore a 35 anni, l’importo su cui calcolare la detrazione si riduce del 50% e pertanto:

  • massimo euro 4.000,00 in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
  • massimo euro 10.000,00 in riferimento all’importo del riscatto.

In caso di licenziamento non per giusta causa e involontario, il pagamento del canone può essere sospeso mediante presentazione di apposita richiesta da parte dell’utilizzatore al concedente, per una volta durante l’intera durata del contratto e per un massimo di 12 mesi; alla scadenza il pagamento riprende normalmente e il contratto di leasing viene prorogato per il periodo di tempo pari alla sospensione.

Si ricorda che per il rilascio dell’immobile il concedente può usufruire del procedimento di convalida di sfratto.

Riferimento normativo: lettere i-sexies1) e i sexies2) al c.1 dell’art.15 del Tuir, introdotte dalla Legge 208/2015 – c.d. Legge di stabilità 2016 – commi dal 76 all’84

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